Consiglio comunale

Ultima modifica 17 settembre 2023

Il Consiglio comunale è l'assemblea pubblica rappresentativa dei cittadini di un Comune, che lo nominano direttamente eleggendone il Sindaco e i consiglieri.

Municipium

Competenze

Art 42 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000  Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) -

  1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
  2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'arti colo 48, comma 3, criteri generali inmateria di ordinamento degli uffi ci e dei servizi;
    b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale deilavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
    c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modifi cazione di forme associative;
    d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affi damento di atti vità o servizi mediante convenzione;
    f) isti tuzione e ordinamento dei tributi , con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti avigilanza;
    h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
    i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relatie alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    l) acquisti e alienazioni immobiliari, relati ve permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
    m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti , aziende ed istituzioni ad esso espressamenteriservata dalla legge.
  3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle atti nenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
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