Tassa Servizi Indivisibili

SCADENZE:

  • entro il 17 giugno 2019 va effettuato il versamento della prima rata o rata unica TASI,
  • entro il 16 dicembre 2019 il versamento della seconda rata TASI.

ALIQUOTE:

  • Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state confermate le aliquote, detrazioni, agevolazione e riduzioni deliberate per l'anno 2015, mentre è variata la quota TASI a carico dell'occupante/inquilino che, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è pari al 10%, non più al 30% e di conseguenza la quota a carico del proprietario è pari al 90%.

IMPORTO MINIMO:

  • Gli importi dei versamenti vanno arrotondati all'euro e il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a 5 euro.

NOVITÀ 2016 LEGGE DI STABILITÀ:

  • ABITAZIONE PRINCIPALE
    Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70), dal 1 gennaio 2016, viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'occupante/inquilino l'immobile occupato/in locazione è abitazione principale.
  • COMODATO GRATUITO PARENTI LINEA RETTA 1° GRADO
    A partire dal 1 gennaio 2016, la Legge di Stabilità 2016 prevede che:
    “la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
    0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal  soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado  che  le  utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”

La circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 chiarisce i requisiti e i dettagli di detta riduzione, applicabile alla base imponibile IMU e TASI.

Requisiti per l'applicazione della riduzione del 50% alla base imponibile:
  • l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
  • l'unità immobiliare sia concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
  • il contratto di comodato sia registrato,

                                                             E

  • il comodante possieda il solo immobile, dato in comodato, in Val Brembilla,
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Val Brembilla, ove è situato l'immobile concesso in comodato,

                                                        OVVERO

  • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Val Brembilla un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tutte le condizioni devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento della riduzione, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita della riduzione stessa.

Pertanto non è applicabile, a titolo esemplificativo, la riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale),
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi,
  • se si risiede in un Comune diverso da Val Brembilla e l'immobile concesso in comodato è situato nel Comune di Val Brembilla,
  • se si risiede all'estero,
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario.

Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura della circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016.