Tassa Servizi Indivisibili
SCADENZE:
- entro il 17 giugno 2019 va effettuato il versamento della prima rata o rata unica TASI,
- entro il 16 dicembre 2019 il versamento della seconda rata TASI.
ALIQUOTE:
- Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state confermate le aliquote, detrazioni, agevolazione e riduzioni deliberate per l'anno 2015, mentre è variata la quota TASI a carico dell'occupante/inquilino che, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è pari al 10%, non più al 30% e di conseguenza la quota a carico del proprietario è pari al 90%.
IMPORTO MINIMO:
- Gli importi dei versamenti vanno arrotondati all'euro e il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a 5 euro.
NOVITÀ 2016 LEGGE DI STABILITÀ:
- ABITAZIONE PRINCIPALE
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70), dal 1 gennaio 2016, viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'occupante/inquilino l'immobile occupato/in locazione è abitazione principale. - COMODATO GRATUITO PARENTI LINEA RETTA 1° GRADO
A partire dal 1 gennaio 2016, la Legge di Stabilità 2016 prevede che:
“la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”
La circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 chiarisce i requisiti e i dettagli di detta riduzione, applicabile alla base imponibile IMU e TASI.