I diritti sulle pubbliche affissioni sono un'entrata di competenza del Comune regolata dal Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art.18, 19, 20, 21 e 22  e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

I diritti sulle pubbliche affissioni hanno natura in parte di tributo in parte di corrispettivo per un servizio reso dal Comune e consistente, appunto, nell'affiggere, negli appositi spazi a ciò destinati, manifesti od altro materiale pubblicitario o comunque da rendere noto al pubblico previo pagamento di una commissione il cui importo è rapportato agli spazi occupati e al periodo di esposizione.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio di affissione di:

  • manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o  privi di rilevanza economica
  • messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Approfondimenti: 
Chi deve pagare?

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili in solido dell'affissione (ognuno deve pagare la propria quota) (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 19). Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

Come si calcola?

Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio 70 x 100 cm. e i giorni di esposizione. Il diritto è infatti calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d’esposizione vengono chiesti. E' stabilita una tariffa base a foglio per dieci giorni di esposizione, che aumenta ogni cinque giorni di esposizione aggiuntivi. 

Le tariffe applicate sono quelle deliberate dal Comune a partire da quanto riportato nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Maggiorazioni del diritto

Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 19):

  • del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli
  • del 50% per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli
  • del 100% per manifesti costituiti da più di dodici fogli
  • del 100% nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (affissione prefissata)
  • del 10% con un minimo di 25,82 € (diritto d’urgenza) per ciascuna commissione, nelle seguenti ipotesi:
    • affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale ovvero entro i due giorni successivi (per le affissioni di contenuto commerciale)
    • affissioni richieste per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 o nei giorni festivi.
  • un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell’'anno, considerati di maggior flusso turistico (aumento stagionale).

Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Riduzioni del diritto

Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 20):

  • per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione
  • per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
  • per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali,  sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
  • per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
  • annunci mortuari.

Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 21) sulle pubbliche affissioni:

  • i manifesti riguardanti e attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio
  • i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
  • i manifesti dello Stato, delle regioni e delle  province in materia di tributi
  • i manifesti delle autorità di polizia in materia di sicurezza
  • i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il parlamento europeo, regionali, amministrative
  • ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
  • i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Come e quando effettuare il versamento

Il versamento deve avvenire sempre avvenire prima dell'affissione. L'affissione avverrà solo con la presentazione da parte del contribuente del versamento dovuto e della consegna dei manifesti e avverrà a seconda della disponibilità degli spazi.