Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio 70 x 100 cm. e i giorni di esposizione. Il diritto è infatti calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d’esposizione vengono chiesti. E' stabilita una tariffa base a foglio per dieci giorni di esposizione, che aumenta ogni cinque giorni di esposizione aggiuntivi.
Le tariffe applicate sono quelle deliberate dal Comune a partire da quanto riportato nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Maggiorazioni del diritto
Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 19):
- del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli
- del 50% per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli
- del 100% per manifesti costituiti da più di dodici fogli
- del 100% nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (affissione prefissata)
- del 10% con un minimo di 25,82 € (diritto d’urgenza) per ciascuna commissione, nelle seguenti ipotesi:
- affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale ovvero entro i due giorni successivi (per le affissioni di contenuto commerciale)
- affissioni richieste per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 o nei giorni festivi.
- un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell’'anno, considerati di maggior flusso turistico (aumento stagionale).
Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Riduzioni del diritto
Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 20):
- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- annunci mortuari.
Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
Esenzioni del diritto
Sono esenti dal diritto (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 21) sulle pubbliche affissioni:
- i manifesti riguardanti e attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di sicurezza
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il parlamento europeo, regionali, amministrative
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.