Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Esistono quattro tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

  • ravvedimento sprint
  • ravvedimento breve 
  • ravvedimento intermedio 
  • ravvedimento lungo.

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.

Approfondimenti: 
Ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento breve

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento intermedio

Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento lungo

Il ravvedimento lungo (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione oppure, se per il tributo non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1, let. b)), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Come pagare?

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo ad IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sazione e importo degli interessi giornalieri) col il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo ad ICP, TOSAP e COSAP occorre utilizzare le modalità previste dal Comune (bollettino, bonifico, ecc.).