
Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui si disponga di un immobile:
- inagibile o inabitabile
- oggetto di manutenzione straordinaria.
Per usufruire di queste agevolazioni occorre presentare l'apposita dichiarazione.
Immobile inagibile o inabitabile
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione (o di demolizione) e mai con interventi di manutenzione.
Per l'intero periodo di durata dei lavori (inizio - fine lavori), l'imposta deve essere versata sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).
Immobile oggetto di manutenzione straordinaria
In caso di intervento di manutenzione straordinaria di abitazioni (con esclusione, quindi, dei fabbricati destinati ad altri usi e delle unità immobiliari pertinenziali alle abitazioni) la base imponibile è ridotta del 50 %, limitatamente al periodo interessato dai lavori, e comunque per la durata massima di un anno.
La suddetta agevolazione è subordinata al rilascio di specifico assenso alle opere edili e all'invio di apposita comunicazione al Comune.
nel caso in cui vengano eseguiti lavori che non rientrano nella manutenzione straordinaria ma che sono classificabili come opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, la riduzione al 50% non compete e l'imposta deve essere assolta sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato sino alla conclusione dei lavori (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).