È possibile fare ricorso ad una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.

Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore può:

  • presentare ricorso, indirizzato al prefetto competente per il territorio, presso l'ufficio (o il comando) accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
  • presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, come regolato dal Codice della Strada e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.

Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.

Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.

Approfondimenti: 
Ricorso presentato direttamente al prefetto

È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.