Art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016
La norma stabilisce, al comma 1, l'obbligo di pubblicare annualmente nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
I dati richiesti si trovano nell'allegato pubblicato nella pagina relativa al personale a tempo indeterminato (Dotazione Organica - Conto Annnuale).
La norma dispone inoltre l'obbligo di pubblicare l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
La norma stabilisce, al comma 2, l'obbligo di pubblicare trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.