Art. 31, comma 1, del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
- Attestazioni OIV o di struttura analoga
- Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
- Relazione dell'OIV
- Altri atti dell'OIV